L
a coltura del ravanello, pur essendo ritenuta una coltura minore, ha assunto una importanza prioritaria nelle zone di produzione dell’agro pontino e del casertano (Francolise).
Il flusso di esportazione è notevole e l’OP Agriverde ha diversi produttori associati nell’areale di Francolise.
Sulla Gazzetta Ufficiale UE L18 del 23 gennaio 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2018/62 del 17 gennaio 2018 che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nell’ambito di tale regolamento vengono ridefiniti i gruppi di prodotti vegetali e le loro parti su cui si applicano gli LMR dei fitofarmaci (parte A) nonché, nella parte B, gli altri prodotti cui, per assimilazione, si applicano gli stessi LMR.
Con l’inserimento delle “foglie di ravanello” nel gruppo dei cavoli ricci (0243080) è sorto un serio problema per la commercializzazione dei ravanelli con foglia.
La problematica, sorta per le foglie di ravanello, nasce con la precedente esclusione della inerente normativa con il reg. UE 752/14, come riassunto in seguito.
L’esclusione causò la richiesta, da parte di clienti esteri (in particolare tedeschi) di analizzare la pianta di ravanello nella sua interezza applicando i limiti normati per la sola radice del ravanello (nella contrattualistica privata, peraltro, è lecito richiedere il rispetto di parametri al di là della norma). Questo, oltre a falsare il risultato (l’apparato fogliare sia per conformazione che per posizione fuori terra assume su di sé una quantità di fitofarmaco molto superiore a quello della radice), in uno alle stringenti richieste tedesche di numero e percentuali di p.a. ridotte rispetto alla norma, poneva barriere alla commercializzazione.
Infatti, come di seguito specificato, i ravanelli sono inseriti nel codice 0213080, a sua volta inserito nel codice 0210000 (prodotti/ortaggi a radice e tubero) per i quali è specificato che la parte del vegetale cui si applicano gli LMR è il “prodotto intero previa rimozione di cime e residui terrosi”.
Questa problematica spinse la O.P. Agriverde a richiedere di intervenire affinché fosse reinserita la normativa sulle foglie di ravanello assimilando, come prima, le stesse al codice 0251080.
Per le vie brevi, gli Uffici regionali comunicarono la indisponibilità in sede di conferenza Stato Regioni dell’accoglimento della richiesta se non con l’assimilazione al codice 0243020 (facendo seguire alle foglie di ravanello il destino delle foglie di cavolo rapa, assimilate, in quanto cavolo, comunque, alle foglie dei cavoli a foglie).
Sottolineiamo che la richiesta era volta ai soli LMR senza voler avere alcuna influenza sulle registrazioni e, dunque, sui campi di impiego delle etichette (come era, peraltro anche prima del 2014). D’altra parte, il problema potrebbe sussistere anche per il cavolo rapa e le foglie di cavolo rapa per cui continuano ad esservi normative differenti.
In realtà, alla prova dei fatti, aver assimilato le foglie di ravanello alle foglie di cavolo riccio ha portato ad un problema attualmente insormontabile: i semi di ravanello subiscono una concia con l’iprodione, il permanere del tegumento del seme all’interno delle foglie, causa la contaminazione delle stesse con l’iprodione. Il LMR del ravanello per l’iprodione è 0,60 ppm, quello del vecchio codice 0251080 era 20 ppm, quello del codice 0243020 è 0,01 ppm. Il che porta alla non conformità di tutte le foglie di ravanello. Resta da chiarire, peraltro l’influenza di quello che ormai in diverse zone è un “valore di fondo” antropico dell’iprodione utilizzato nel passato o apportato con la ripetuta semina di ravanelli conciati.
Per inquadrare la problematica del residuo ammesso di iprodione su foglie di ravanello, è opportuno ripercorrere la successione delle normative che hanno portato alla richiesta di assimilazione delle foglie di ravanello al cavolo riccio (cod. 0243020), origine della problematica della presenza di residui di irodione non ammessi.
Col che, nel mentre i codici 0213080 (ravanelli) e 0244000 (cavoli rapa) restarono immutati
Il codice 0251080 fu implementato con l’inserimento, tra gli altri, delle “foglie di pisello e ravanello”.
col che, nel mentre i codici 0213080 (ravanelli) e 0244000 (cavoli rapa) restarono ancora immutati.
Il codice 0251080, con l’inserimento delle “foglie di cavolo rapa” assunse la seguente veste:
i cavoli rapa restano nel 0244000,
le foglie di cavolo rapa, con una logica, visto che il cavolo rapa è un cavolo e, dunque, le sue sono a tutti gli effetti, foglie di cavolo, vengono inserite nel codice 0243020 (cavoli ricci) con precisazione che i relativi limiti saranno validi dal 1° gennaio 2017,
le foglie di ravanello, invece, spariscono ed il codice 0251080 assume la veste seguente:
Si venne, in tal modo, a creare un vuoto normativo e confusione da parte dei clienti esteri che iniziarono, contra legem, come vedremo in seguito, ad analizzare i ravanelli con tutte le foglie.
Non sembrava, dunque, corretto, alla luce del suddetto utilizzo alimentare distinto, analizzare i due prodotti interi (fusto o radice più foglie) come richiesto, impropriamente, da clienti esteri. Tra l’altro, i LMR sono definiti con criteri tossicologici a partire dalla dose massima assimilabile giornaliera (ADI) incrociati con i consumi medi dei singoli vegetali nella dieta. Una cosa è ingerire ravanelli, altra foglie di ravanello. Analizzare l’prodotti/ortaggio nella sua interezza non ha senso (così come non lo ha per il cavolo rapa e le foglie di cavolo rapa).
Stiamo parlando, ribadiamo, di una semplice “assimilazione”, cioè se una foglia di ravanello per dimensione e consumo sia più assimilabile ad una foglia di baby leaf od ad una foglia di cavolo.
Di seguito, per dar modo di riflettere sulla assimilazione richiesta (origine del problema iprodione), si riportano dal sito UE le assimilazioni del Reg. 2018/62 sia del codice 0243020 che di quello 0251080. Sembra sicuramente esservi maggiore similitudine tra le foglie di ravanello ed i vegetali compresi nel codice 0251080, piuttosto che con i vegetali compresi nel codice 0243020. Se si considera che il LMR dell’iprodione nel codice 0251080 è di ben 20 ppm, salta agli occhi che siamo di fronte ad un mero problema di natura burocratica senza alcuna ricaduta sulla salute dei consumatori.
Tenendo presente che la presenza dell’iprodione potrebbe derivare dalla contaminazione di terreni coltivati da anni e con più cicli annui a ravanello col rilascio nel terreno dell’iprodione della concia o, anche, da vecchi trattamenti su colture precedenti, il solo utilizzo di seme non conciato probabilmente potrebbe non risolvere il problema almeno nell’immediato. La problematica non sussisterebbe se le foglie di ravanello fossero, come erano fino alla promulgazione del reg. UE 752/14, assimilate al codice 0251080 in cui il LMR previsto è di 20 ppm contro 0,01 del codice 0243080. Pertanto, questa ci sembra essere la soluzione più corretta al problema.